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Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Gli obblighi fondamentali del coordinatore

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008.

 

Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n.  81/2008, ha l’obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.

 

Va sottolineato un aspetto estremamente importante relativo alle incompatibilità relative alla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

L’art. 89 comma 1 lett. f) D. Lgs. n.  81/2008 precisa che, agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori” il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”. La norma precisa che “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.

Dunque sussiste una incompatibilità legale assoluta tra lo svolgimento del compito di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il rivestire la carica di datore di lavoro dell’impresa esecutrice (o comunque di dipendente o consulente-RSPP di tale datore di lavoro).

 

Il coordinatore per l’esecuzione  durante la realizzazione dell’opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad  assicurare l’applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.

 

Compiti specifici del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono:

  1. a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamentodi cui all’articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”(art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);
  2. b) “verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamentodi cui all’articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto,  assicurandone la coerenza con quest’ultimo, eadeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolodi cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n.  81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”  (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
  3. c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n.  81/2008);
  4. d) “verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”  (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n.  81/2008 );
  5. e) “segnalare al committente al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 D. Lgs. n.  81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”  (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n.  81/2008);
  6. f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontratole singole lavorazionifino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).

 

L’obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

 

In considerazione di tale potere la Cass. Pen.  Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato  la condanna di un coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell’iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo  del crollo, l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro  privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio”. Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge “ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione al fine di assicurare, nel corso dell’effettuazione dei lavori stessi, un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere”  e che, in particolare, la norma “affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione  dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l’obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni”.

 

Particolarmente inquietante appare il profilo di responsabilità penale del CSE evidenziato dalla Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, ove, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale, ha messo in evidenza la circostanza legata alla mancata informazione al CSE medesimo.

Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poiché la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perché “verificare” significa, appunto, controllare l’opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzioneNon ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso.

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008, ha messo in evidenza che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavorinon in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata “nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l’adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.

 

Gli obblighi ulteriori del coordinatore

Nei casi di cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese,  il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n.  81/2008).

Occorre sottolineare che il compito prioritario e fondamentale  del Coordinatore per l’esecuzione è  quello “di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell’appalto”. Difatti l’idoneità tecnico-professionale non è data una volta per tutte, ma è soggetta a  variazioni eventuali correlate all’andamento dei lavori, e può anche venir meno, circostanza che il CSE dovrà adeguatamente verificare.

Come è noto le imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenticontenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo:

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;
  • dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno:
  • elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc…). Per il rischio elettrico verrà richiesto all’impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie;
  • elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;
  • individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;
  • rapporto di valutazione del rumore;
  • documentazione in merito alla formazione e all’informazione fornite ai lavoratori;
  • documentazione inerente l’idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
  • copia del registro degli infortuni;
  • eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, etc.).

 

Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilità delle imprese – e su questo eventualmente relazionare al Committente, o al responsabile dei lavori – sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero (eventualmente) adeguare il PSC. Potrà altresì richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di dover assicurare la coerenza dei Piani [punto 3.1 – Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento].

 

I compiti del coordinatore per l’esecuzione, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall’articolo 92 D.Lgs. n. 81/2008  e comunque è a suo carico stabilire e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

  • ­le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i lavoratori autonomi interessati);
  • le modalità di verifica del rispetto del piano (con verbale auspicabilmente corredato di fotografie delle visite in cantiere).

Inoltre si richiamano i compiti di:

  • far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di appalto;
  • in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino all’avvenuta messa in sicurezza;
  • in caso di varianti in corso d’opera o di variazioni di procedure operative adeguare le parti di PSC relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati [punto 3.2 – Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ].

In relazione al Piano Operativo di Sicurezza di ogni impresa è compito del coordinatore per l’esecuzione:

  • verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
  • verificare che sia nella sostanza rispettato;
  • coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
  • chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente [punto 3.3 – Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ].

 

Deve anche organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i diversi  datori di lavoro (che invece predispongono una programmazione delle misure di sicurezza) e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere.

 

Con riguardo agli obblighi elencati dalla legge (artt. 90 e 91 D.Lgs. n. 81/2008) rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, la Cassazione (sentenza 7 luglio 2003 della III Sezione penale) utilmente precisa che, fra tali obblighi, “non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unito a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici “. Resta fermo, beninteso, che spetta comunque al coordinatore per l’esecuzione dei lavori – tra il resto – “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (secondo quanto recita l’art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008).

 

 

 

 

 

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

 

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