Loading
Generic

La sicurezza nei palchi per spettacoli: contesto italiano e normativa

Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sui palchi per spettacoli ed eventi similari con riferimento allo stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA. Focus sul contesto italiano: la legge, le istruzioni tecniche e la normativa tecnica.
Roma, 19 Giu – Sono numerosi e spesso con conseguenze gravi gli incidenti che avvengono ogni anno in relazione alle attività di montaggio, smontaggio, allestimento e utilizzo di palchi per spettacoli. Spettacoli – e di conseguenza incidenti – che, come possiamo immaginare, vengono a incrementarsi con l’approssimarsi della stagione estiva.

Basti citare in Italia, tra i tanti, gli incidenti avvenuti qualche anno fa durante l’allestimento dei concerti di Jovanotti (2011) e Laura Pausini (2012). Incidenti che, con riferimento all’abitudine italiana, ben descritta in un recente articolo dell’Ing. Catanoso, hanno portato enti e legislatori a “correre ai ripari” per trovare migliori procedure e norme per regolare le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle opere temporanee (OT) impiegate in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili.

È stato istituito un gruppo di lavoro – promosso e coordinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – che è arrivato, tra le altre cose, a redigere il Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, un decreto che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei e mobili.

 

Per continuare l’opera di promozione della prevenzione e di riduzione degli infortuni correlati a tali opere temporanee, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha prodotto una ricerca che ha avuto lo scopo di “individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale ed internazionale, utili agli operatori di settore pubblici e privati”.

Nel documento correlato alla ricerca, dal titolo “Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”, si fa il punto su leggi, norme e guide prendendo in considerazione una sola tipologia di OT, il palco “che è costituito da una pedana, dalle strutture verticali e dalla struttura di copertura”.

 

Ricordiamo innanzitutto la definizione di Opera Temporanea (OT).

Se nella legislazione italiana “non è presente una definizione per OT”, nel documento “si propone la seguente definizione: si intende per opera temporanea (OT) impiegata per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, un’opera di ingegneria civile che è progettata per essere montata e smontata diverse volte, caratterizzata dalla temporaneità, in quanto deve essere rimossa dopo il raggiungimento degli scopi per i quali è stata concepita e comunque entro i periodi previsti dal progettista e che può essere successivamente riutilizzata dopo adeguati controlli”.

 

Il documento si sofferma poi sul contesto italiano e ricorda i vari documenti di riferimento per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.

 

Innanzitutto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il cosiddetto ‘Decreto del fare’) – coordinato con la legge di conversione n. 98 dell’8 agosto 2013 – stabilisce che gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche’ siano inseriti nel campo di applicazione del titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’ del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

 

Si ricorda poi che il già citato ‘ Decreto palchi e fiere’, del 22 luglio 2014, “prende in considerazione sia gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali’ che le ‘manifestazioni fieristiche’”. Mentre la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 pubblicata dal Ministero del lavoro, su conforme parere dello stesso gruppo di lavoro, “contiene le ‘Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’”.

 

Tuttavia a quanto programmato mancano “gli ‘Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’ sui quali il gruppo di lavoro sta lavorando”. Questi tre documenti (il decreto e la circolare sono allegati alla pubblicazione) hanno l’obiettivo di “colmare lacune ed incertezze riguardanti le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili, con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e allo smontaggio, all’allestimento delle stesse in sicurezza che tenessero conto delle particolari esigenze del contesto operativo”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del documento, che riporta non solo informazioni dal contesto italiano, inglese e statunitense, ma anche i principali contenuti e utili considerazioni sui documenti (decreto e circolare) pubblicati, concludiamo questa breve presentazione affrontando il tema della normativa tecnica.

 

A questo proposito si ricorda che in Italia “non ci sono norme emesse dall’UNI riguardanti l’opera temporanea nel suo complesso, intesa essere per esempio, costituita da pedana, strutture verticali, sovrastrutture per il supporto delle apparecchiature e loro movimentazione, pareti di chiusura e struttura di copertura e concernenti le specifiche per la progettazione, fabbricazione e controllo”.

Tuttavia è stata recepita la norma tecnica europea che riguarda le “tende installate in maniera itinerante e temporanea UNI EN 13782:2006 – Strutture temporanee – Tende – Sicurezza”. Una norma che “specifica i requisiti di sicurezza che è necessario osservare nella progettazione, nel calcolo, nella costruzione, nell’installazione, nella manutenzione, nella gestione, nelle verifiche e nelle prove di tende installate in maniera itinerante e temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m2. Per tende con superficie coperta minore di 50 m2 non è necessario produrre il libretto della tenda e il produttore fornirà una documentazione riguardante il comportamento al fuoco del tessuto e la stabilità della struttura”.

 

Esiste poi una norma tecnica UNI relativa agli elementi costituenti la OT, “in relazione ai sistemi per pubblico spettacolo la UNI 11580:2015 – Sistemi per pubblico spettacolo – Specifiche per la progettazione, la fabbricazione e le ispezioni degli elementi strutturali in alluminio e/o acciaio”. Una norma che rimanda anche ad altre disposizioni contenute in altre pubblicazioni (raccolte nel documento).

 

Riprendiamo, infine, un elenco di norme tecniche europee “che non riguardano in particolare, il montaggio, lo smontaggio e l’installazione delle OT, ma che interessano le installazioni per gli spettatori”: UNI EN 13200-1:2012, UNI EN 13200-3:2006, UNI EN 13200-4:2007, UNI EN 13200-5:2007, UNI EN 13200-6:2013 e UNI EN 13200-7:2014.

Senza dimenticare che ulteriori norme tecniche relative alle costruzioni in acciaio sono quelle relative al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR 10027:85).

 

L’indice del documento Inail:

 

Premessa

Introduzione

1 Il contesto italiano

1.1 Definizioni

1.2 Norme tecniche

1.3 Tipologie costruttive dei palchi

1.4 Elementi costruttivi

1.5 Figure coinvolte

1.5.1 Committente

1.5.2 Legale rappresentante del sito

1.5.3 Progettista

1.5.4 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

1.5.5 Coordinatore per la Sicurezza in fasi di esecuzione

1.5.6 Impresa affidataria

1.5.7 Impresa esecutrice

1.5.8 Lavoratore autonomo

1.5.9 Preposto

1.5.10 Lavoratore

1.5.11 Fabbricante

1.5.12 Fornitore

1.6 Analisi strutturale e di stabilità

1.7 Sito d’installazione

1.8 Montaggio, smontaggio ed allestimento

1.9 Idoneità all’impiego

1.10 Verifiche

1.11 Requisiti formativi del personale

 

2 Il contesto inglese

2.1 Introduzione

2.2 Responsabilità dei soggetti convolti

2.3 Valutazione del rischio

2.4 Pianificazione delle attività

2.5 Condizioni del terreno e del sito

2.6 Montaggio e smontaggio

2.7 Palchi e strutture temporanee similari

2.A Appendice – Addestramento

2.A1 Il rigger

2.A2 Certificazione OPITO

 

3 Il contesto statunitense

3.1 Generalità

3.2 Norma ANSI E1.21-2013

3.2.1 Definizioni

3.2.2 Progetto e ingegnerizzazione

3.2.3 Fabbricazione

3.2.4 Uso ed attenzione (Care)

3.2.5 Controllo dell’utente

3.2.6 Allegato A

4 Conclusioni

Bibliografia

Appendice Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Appendice Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014

 

 

 

 

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”, a cura di Luigi Cortis, Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, edizione 2017 (formato PDF, 6.97 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Palchi per spettacoli ed eventi similari”.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 – Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute –Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 – Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

 

 

 

RTM

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it