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Sicurezza: le proroghe e le novità della legge di bilancio 2018

Roma, 12 Gen – In questi anni è stato spesso al decreto milleproroghe, un decreto che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e doveva essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, che erano affidate le tante e continue proroghe in materia di sicurezza. Invece quest’anno il decreto milleproroghe ci è stato risparmiato, ma le proroghe hanno trovato altre forme di veicolazione: la legge di bilancio, una legge, prevista dall’articolo 81 della nostra Costituzione, con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Una legge, tra l’altro, che, in quanto tale, non deve essere successivamente convertita dal Parlamento.

 

Approvata nella seduta del 23 dicembre 2017 in Senato, la legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” – è stata successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 e, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il primo gennaio 2018.

 

Ci soffermiamo, come sempre, su alcune delle proroghe che possono interessare i nostri lettori e che riguardano i temi della tutela della sicurezza, salute e ambiente in ambito lavorativo.

 

Non poteva mancare la solita proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria si precisa che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.

 

Altre proroghe ricorrenti riguardano poi un altro tema, il SISTRI ( Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

 

La legge (commi 1134-1135) contiene un nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e alcune semplificazioni.

 

Riportiamo integralmente i due commi 1134 e 1135:

 

  1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;
  3. b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro» e’ inserita la seguente: «annui» e le parole: «nel corso dell’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018».

 

  1. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 194 è aggiunto il seguente:

«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). – 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  4. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  5. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  6. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  7. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
  8. d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  9. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».

 

 

In definitiva, in merito alla tracciabilità dei rifiuti, con i due commi si arriva a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

 

Ricordiamo brevemente, infine, alcune delle altre novità, in tema di sicurezza e salute, della legge di bilancio:

– il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita per chi svolge lavori usuranti e gravosi;

– in materia di amianto l’estensione fino al 2020 dell’erogazione della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma per esposizione familiare;

– sempre in materia di amianto l’incremento del Fondo per le vittime dell’amianto – di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ma “con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (comma 189).

 

Tiziano Menduto

 

Scarica la normativa di riferimento:

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it

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