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I rischi sul lavoro dati dagli agenti chimici

Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, nell’articolo 222, definisce gli agenti chimici: “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

 

Questi agenti chimici possono includere sostanze e preparati (pericolosi o non) che possono rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza dei soggetti, dovuto alle loro caratteristiche chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e al loro specifico impiego.

 

Il rischio chimico, infatti, è determinato dalla presenza di un agente chimico e dall’esposizione all’agente durante lo svolgimento delle proprie attività.

Le aziende in cui si riscontrano maggiori pericoli sono quelle in cui sono prodotti o utilizzati esplosivi, sostanze tossiche, comburenti, corrosivi, irritanti o infiammabili.

 

Le possibili conseguenze per l’individuo comprendono:

 

  • intossicazioni;
  • manifestazioni allergiche a carico delle vie respiratorie;
  • alterazioni al fegato, all’apparato digestivo o al sistema nervoso;
  • irritazioni oculari, cutanee o dell’apparato respiratorio.

 

Il datore di lavoro è chiamato pertanto ad attuare misure preventive e/o protettive quali:

 

  • formazione dei dipendenti sulla tipologia di rischi presenti in azienda;
  • programmazione di controlli e identificazione di adeguati processi lavorativi;
  • utilizzo di strumenti e materiali idonei;
  • fornitura di appropriati dispositivi di protezione collettivi e individuali;
  • predisposizione di un piano di sorveglianza sanitaria.

Tratto da www.medicina-del-lavoro.net

 

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