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Rischio biologico, definizione valutazione e sorveglianza sanitaria

Il rischio biologico è uno della lunga serie di pericoli evidenti o latenti che siano, ai quali si può andare incontro in un luogo di lavoro. È in particolare una tipologia di rischio che riguarda particolari settori lavoratori, particolari ambienti e per il quali il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha riservato un’intera sezione che regola obblighi, accortezze e sanzioni miranti alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.

 

Già l’aggettivo biologico rende da sé l’entità di tale rischio. Rischio infezione e contagio in sintesi. Lascia inoltre immaginare i luoghi dove può essere pià probabile e frequente riscontrarne l’incombenza. Viene facile infatti pensare a discariche, bagni pubblici, allevamenti. Sono questi in effetti luoghi in cui il rischio è sicuramente presente. Accanto a questi però occorre considerare che anche una scuola dell’infanzia è un luogo “rischioso”, come un ufficio e ovviamente uno studio di tatuatori.

 

Esistono in natura centinaia di virus, di batteri conosciuti capaci di alterare in forma più o meno grave la salute di un essere umano. Ogni luogo di lavoro, in relazione agli ambienti, alle materie trattate e alle sostanze utilizzate ha quindi i suoi rischi, la sua batteria di agenti infettivi e contagiosi, e al contempo viene dotato dalla normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro dei necessari strumenti preventivi.

 

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro affronta il rischio biologico nel “Titolo X Esposizione di agenti biologici”, dall’articolo 266 all’articolo 286. Nell’articolo 287 il D.lgs 81/08 dice:

 

“Art. 267. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

 

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

E ancora:

 

“Art. 268. (Classificazione degli agenti biologici)

 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Il lavoro e la struttura aziendale impiegata in ambienti soggetti a rischio biologico sono soggetti a particolari indicazioni normative che riguardano tutte le prassi, le abitudini e l’organizzazione. Obblighi relativi alla comunicazione, autorizzazione da parte del datore di lavoro rispetto ai luoghi, ai tempi e alle condizioni che potrebbero comportare mutazione del rischio; obblighi relativi a valutazioni del rischio mirate, a DPI e ulteriori misure tecniche organizzative e procedurali, misure igieniche, misure di emergenza, informazione e formazione. Esistono inoltre particolari disposizioni declinate su ambienti specifici come le strutture veterinarie, i laboratori e gli stabulari, i processi industriali.

 

Una lunga serie di articoli è destinata infine, sezione particolarmente importante data la materia del nostro sito, alla sorveglianza sanitaria. Agli obblighi del Medico competente, il che sottintende ovviamente la presenza stessa del medico, agli obblighi del datore di lavoro, all’informazione e alla vaccinazione.

 

“Capo III Sorveglianza sanitaria – Art. 279. (Prevenzione e controllo). 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

 

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

 

4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271 (Valutazione del rischio ndr).

 

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”.

 

Ancora, lo stesso corpo normativo subordinato e compreso nella sezione “Sorveglianza sanitaria”, il Testo Unico prevede per i particolari casi di rischio biologico, ovvero quelli annoverati nei punti 3 e 4 dell’articolo 268 sopra citato, la presenza di un registro delle lavorazioni compilato dai lavoratori e dal datore di lavoro, consegnato periodicamente all’ex ISPESL ora INAIL. Lo stesso istituto di ricerca ora assorbito dal 2011 nel Polo unico della salute e sicurezza tengono un registro dei casi di malattia e decesso e per tale compito sono i destinatati dell’obbligo per le imprese di comunicazione in caso di eventi simili.

 

Per chiuder il Testo unico nell’Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati”, incotrato qualche riga sopra fornisce dettagliatamente la lista di tutti gli agenti capaci di comportare rischio biologico. A tale proposito però riteniamo opportuno segnalare ai lettori un ottimo strumento di consultazione e informazione pubblicato da INAIL nel 2011. Un lungo manuale a titolo “Il rischio biologico nei luoghi di lavoro – Schede tecnico-informative” riedizione della fortunata prima pubblicazione del 2007 nel quale l’Istituto tramite il servizio Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (CONTARP) chiarisce e illustra minuziosamente tutti i rischi biologici, divisi per settore e ambiente di lavoro. Con causa scatenante il rischio, agente biologico e relativa patologia.

 

Tratto da www.medicina-del-lavoro.net

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