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I controlli degli impianti elettrici: l’articolo 86 del D.lgs 81/08

Roma, 24 Ott – In materia di impianti e apparecchiature elettriche, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha mantenuto le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, in materia di “verifiche periodiche”. Tuttavia con l’articolo 86 il Testo Unico ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.

 

Per parlarne, con specifico riferimento ai locali medici, riprendiamo il contenuto del documento,  prodotto dal Dipartimento DIT dell’ Inail, dal titolo “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche” e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino. Un documento che ha lo scopo di presentare non solo le disposizioni legislative e normative, ma anche precise indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici e per lo svolgimento delle verifiche.

 

Riprendiamo brevemente alcune parti dell’articolo 86 del Testo Unico:

 

Articolo 86 – Verifiche e controlli

1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

 

Dunque il d.lgs. 81/2008, come indicato a inizio articolo, ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. E il termine “controllo” è proprio utilizzato “al fine di evitare confusione con le ‘verifiche’ che devono essere effettuate” ai sensi del DPR 462/01”: infatti nell’art. 86 si parla di ″verifiche″ con riferimento al DPR 462/01 e di “controlli″ per le verifiche volte ad accertare il permanere delle condizioni di sicurezza.

 

E, continua il documento, i controlli ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico (TU) “hanno per oggetto tutto l’ impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche”. E si segnala che non è stato ancora emanato il decreto (comma 2, art. 86) che “avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali”.

 

Chi può effettuare i controlli?

 

A questa domanda il documento risponde indicando che i controlli ex art. 86 TU “rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche”.

Alcuni esempi di chi può effettuare i controlli:

– “un professionista;

– il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08;

– personale tecnico interno del datore di lavoro;

– personale tecnico esterno”.

 

Dunque tali controlli “devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”. Mentre gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria “possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati” ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

 

Inoltre il documento indica che il datore di lavoro:

– “può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno;

– “deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio”.

 

Si ricorda poi che l’esito dei controlli è “verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”. E, chiaramente, “i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01”.

 

Infine il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, segnala che gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi “non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli” ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008.

 

RTM

 

 

L’articolo è tratto da: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB).

 

 

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Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Fonte: puntosicuro.it