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Delega di funzioni e obbligo di vigilanza nelle società di capitali

Un intervento si sofferma sulla delega di funzioni nelle società di capitali. Il principio di effettività, la delega di gestione, l’individuazione della posizione datoriale, l’obbligo di vigilanza e l’attuazione del modello organizzativo.
 

Urbino, 19 Apr – La delega di funzioni, un istituto di “matrice giurisprudenziale” ma normato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), consente di “soddisfare una precisa esigenza pratica, ossia favorire una migliore e più funzionale articolazione della congerie di adempimenti facenti capo al datore di lavoro, segnatamente in campo antinfortunistico, ma non solo” (ad esempio la delega di funzioni trova oggi larga applicazione “anche in altri settori, quali, a titolo esemplificativo, quello della sicurezza alimentare e dell’ambiente”). È attraverso tale strumento che “il destinatario formale degli obblighi, la cui violazione è sanzionata anche penalmente, può coinvolgere nell’assolvimento delle proprie funzioni altri soggetti, appositamente incaricati di coadiuvarlo”.

 

 

Ad affrontare e presentare con queste parole il delicato tema della delega di funzioni, con particolare riferimento alle società di capitali, è un intervento che si è tenuto al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

 

L’intervento, “Debito di sicurezza e delega di funzioni nelle società di capitali”, a cura di Caterina Paonessa (Dottore di ricerca in discipline penalistiche nell’Università di Firenze e avvocato in Firenze), si sofferma su molti aspetti della delega di funzioni.

Ad esempio sul principio di effettività che permea l’attuale disciplina giuslavoristica, “come marcatamente esplicitato anche dalla giurisprudenza più recente, specie con riferimento alle imprese di grandi dimensioni”. Infatti in tali contesti, con riferimento anche alla sentenza della Cass. pen. sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084, “occorre un puntuale accertamento, in concreto, della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale”. Non è infatti possibile “attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre esaminare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore”.

 

L’intervento ricorda poi che l’individuazione della posizione datoriale quale premessa dell’operatività della delega di funzioni “presenta uno specifico coefficiente di problematicità con riferimento alle imprese gestite da società di capitali, atteso che non sempre dagli statuti sono desumibili chiare indicazioni sul soggetto gravato degli obblighi prevenzionistici”.

E questo spiegherebbe le “oscillazioni della giurisprudenza, che, invero, identifica la figura datoriale ora con il legale rappresentante dell’ente, ora con il presidente del consiglio di amministrazione, ora ‘con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa’” (con riferimento a Cass. pen., sez. III, 1° aprile 2005, n. 12370). E – continua l’intervento – il “principio di diritto da ultimo richiamato è stato oggetto di ulteriore specificazione in ambito giurisprudenziale; si riscontra, infatti, soprattutto nelle più recenti pronunce di legittimità, la precisazione secondo cui, comunque, in questi casi, gli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro ‘gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione’” (con riferimento a varie sentenze, ad esempio Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968 e 29 gennaio 2014, n. 4084) traendone la “conclusione della ‘possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza’” (con riferimento a Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402).

 

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, approfondisce il tema dell’individuazione del garante e si sofferma poi su molti altri aspetti correlati alla delega di funzioni. Ad esempio sulla distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e delega di gestione ex art. 2381, comma 2, c.c. (“aspetto non è sempre adeguatamente colto dalla giurisprudenza”), sulla distinzione tra sistematicità e occasionalità del mancato rispetto della normativa di sicurezza e sull’obbligo di vigilanza incombente sul datore di lavoro.

 

Riguardo a quest’ultimo aspetto si ricorda che è proprio l’articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 a porre, “quale limite generale della delega di funzioni, l’obbligo di vigilanza specificamente incombente sul datore di lavoro ‘in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite’. Si tratta, come la stessa giurisprudenza ha chiarito, di un obbligo di ‘vigilanza alta’, che riguarda il corretto svolgimento delle funzioni delegate, e che, come tale, deve essere distinta dalla vigilanza gravante sullo stesso delegato, cui vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo”. In altre parole – continua il relatore “la verifica richiesta al delegante riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, senza che ciò implichi il controllo, momento per momento, della concreta e minuta modalità di svolgimento e conformazione delle lavorazioni”.

 

E se non si può, invero, ‘esigere dal delegante, a capo di un’impresa complessa e mastodontica, di controllare un aspetto minimo’ (Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8277) “per quanto esso sia pure importante, all’interno dell’azienda”, in ogni caso la delega di funzioni, benché formalmente corretta ed efficace, “non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, tenuto, a seconda dei casi, a provvedere in via sostitutiva al mancato o inidoneo esercizio della delega” (con riferimento a Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2011, n. 12027).

E se l’obbligo “consegue dalla specifica conoscenza di fatti pregiudizievoli per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda”, tale rilievo “assume una sua specificità con riferimento alle imprese gestite da società di capitali”, posto che è soprattutto “riguardo a tali contesti che si tende a ravvisare, nonostante la delega di funzioni (con specifiche attribuzioni in materia antinfortunistica) ad uno o più amministratori, la responsabilità dell’intero organo gestorio, muovendo dalla constatazione che non possano costituire oggetto di  trasferimento ‘i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega’” (con riferimento a varie sentenze, ad esempio Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968).

 

L’intervento si sofferma, in conclusione, sull’inciso finale dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008, “là dove si precisa che l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro debba intendersi ‘assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4’, ossia del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001”.

 

E rispetto alla portata dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008 si ricorda che era stata aperta in sede europea una procedura di infrazione (n. 2010/4227). Ad avviso della Commissione, infatti, la disciplina interna avrebbe avvallato “un meccanismo presuntivo di esenzione della responsabilità datoriale, in violazione dell’art. 5 della direttiva 89/391/CE”. Una procedura di infrazione archiviata il 26 marzo 2015.

 

 

Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014”, a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci – professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo – Working Paper di Olympus 44/2015 inserito nel sito di Olympus il 31 dicembre 2015 (formato PDF, 2.56 MB).

 

 

Tiziano Menduto

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

 

Fonte: puntosicuro.it

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