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La visita medica richiesta dal lavoratore: il caso dello stress

In quali casi la sorveglianza sanitaria prevede la visita medica su richiesta del lavoratore? Quali sono le modalità? Il lavoratore che ritene di soffrire di stress lavoro-correlato può rivolgersi al medico competente?

La gestione della visita su richiesta del lavoratore

C’è ancora molta confusione e cattiva gestione riguardo le visite richieste dal lavoratore.

L’art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Alcuni hanno inteso che la visita su richiesta sia avanzabile solo da parte del lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria. Ad es. un venditore che utilizza l’auto aziendale e non utilizza il computer per un tempo superiore alla 20 ore complessive settimanali e quindi che non è e non può essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, può chiedere una visita di idoneità al medico competente?

Può!

Infatti l’articolo di legge utilizza la congiunzione “o” e non “e”: ciò significa che è previsto che le due opzioni citate non coesistano ma siano in alternativa. Cioè il lavoratore può avanzare la richiesta di visita sia qualora correlata ad un rischio lavorativo (e quindi è già sottoposto alla sorveglianza sanitaria) sia quando egli ritenga che l’attività lavorativa possa controindicare o aggravare le sue pre-esistenti condizioni di salute (anche se non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria).

In che modo il lavoratore può avanzare la richiesta di visita? La legge non lo prevede, pertanto in tutti i modi: orale, scritto, presentando una certificazione al medico competente ma anche no.
La procedura corretta sarebbe che il lavoratore comunichi al datore di lavoro, meglio in forma scritta, la necessità di consultare il medico competente il quale valuterà la congruità della richiesta con le condizioni previste dalla legge: che sia correlata al rischio professionale oppure che il lavoratore abbia patologie che possano controindicare alcuni compiti lavorativi.

Il medico competente può rifiutare la visita su richiesta? Si, se valuta che non siano presenti le due condizioni riportate. Però lo deve incontrare, altrimenti come fa a valutare?

E’ corretta la procedura di consegnare al datore di lavoro certificazioni mediche attestanti patologie ? Assolutamente NO. La documentazione sanitaria è tutelata dall’art. 622 del C.P. (segreto professionale), senza dimenticare che essa rappresenta un dato sensibile garantito dal Codice della Privacy (D.Lvo 196/03).

Entro quanto tempo il medico competente deve effettuare la visita? Non è specificato nella norma. Nel minimo tempo possibile al fine di organizzarsi.

Nel frattempo il lavoratore deve essere sospeso dalla mansione? Certo che no. Il datore di lavoro non conosce le ragioni sanitarie che hanno spinto il lavoratore a chiedere la visita di idoneità.

La procedura corretta quindi è:

1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione;

2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita;

se sono presenti anche una delle due condizioni citate nell’articolo 41, egli stilerà la cartella sanitaria e di rischio e rilascerà il giudizio di idoneità altrimenti potrà decidere di non procedere.

Stress Lavorativo: il lavoratore che si rivolge al Medico Competente

Indipendentemente dalla valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato che ogni azienda è tenuta ad effettuare ed indipendentemente dagli esiti della valutazione, il Lavoratore che soffre o ritiene di soffrire un disagio lavorativo che abbia conseguenze sulla sfera psico-fisica può rivolgersi al medico competente.

Sottolineo la presenza di effetti sulla integrità psico-fisica in quanto, in assenza di franca patologia, il caso va trattato nell’ambito della valutazione e non della idoneità lavorativa del singolo.

Pertanto il lavoratore procede alla richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 41, al comma 2, lettera c) del D.Lvo 81/08 e può essere richiesta sia da un soggetto già sottoposto alla sorveglianza sanitaria (visite mediche) sia da un soggetto che non è sottoposto a sorveglianza sanitaria in quanto non esposto ad un rischio specifico.

In considerazione della delicatezza dell’argomento sarebbe più opportuno documentare tutto e quindi procedere alla richiesta di visita di idoneità in forma scritta.

Nelle aziende ove non sia presente il medico competente, il lavoratore può rivolgersi, tramite richiesta SSN del proprio medico curante, alle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro o ai Centri per il Disagio Lavorativo.

Il medico competente può rifiutarsi di considerare il caso di patologia da stress lavorativo ? No, non può. E’ per questo sottolineo l’esigenza di formalizzare la richiesta di visita medica e di richiedere la formalizzazione della visita nella propria cartella sanitaria e di rischio, oltre a richiedere copia della cartella sanitaria qualora il medico non intenda valutare il caso (art. 25, comma 1, lettera h del D.Lvo 81/08.

Non può farlo per almeno 3 motivi:

1) i fattori di rischio stress lavoro correlato sono fattori di rischio riconosciuti per tutti i lavoratori tanto che devono essere valutati (art. 28, comma 1 e comma 1bis del D.Lvo 81/08) ed una valutazione che non evidenzi una condizione complessiva o di gruppo omogeneo di presenza di fattori di rischio stress lavoro correlato non esclude, di per sè, la presenza di casi singoli. Così come un esposizione a rumore di 84 dBA non esclude, in un singolo lavoratore, un’ipoacusia da rumore.

Il medico competente deve valutare la causa del disagio, anche ai fini di esclusione della correlazione con il lavoro ma anche ai fini dell’idoneità dell’esposizione a taluni fattori stressanti presenti nella mansione.

2) le patologie da stress lavorativo sono incluse tra quelle per le quali, in presenza del fattore di rischio, vige l’obbliga di denuncia di sospetta malattia professionale ( D.M. 10 giugno 2014 che aggiorna l’elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre 2009, patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R.1124/1965).

3) già in epoca antecedente all’entrata in vigore del Testo Unico, la Corte di Cassazione confermava la condanna di un medico competente che aveva rifiutato di gestire la visita richiesta da un lavoratore affetto da patologia psichica. In particolare aveva omesso di approfondire lo stato di disagio psichico del lavoratore ai fini della idoneità ( Corte di Cassazione – Sentenza del 13 giugno 2006, n. 20220 – Sufficiente e adeguata formazione).

Dopo questo primo passo formale il medico competente, in un tempo ragionevole, provvede ad effettuare la visita del lavoratore, formalizzandone il contenuto nella cartella sanitaria e di rischio.

Egli, nella sua autonomia, può decidere, anche sulla base di eventuale documentazione presentata dal lavoratore: certificazioni, terapie, visite effettuate, ecc di:

1) concludere il caso formulando il giudizio di idoneità senza effettuare alcun approfondimento in quanto non ritiene il caso descritto collegato all’attività lavorativa né ritiene che lo stato di salute psico-fisica del lavoratore possa avere conseguenze sulla mansione. Il lavoratore quindi, se ritiene invece che il suo caso sia stato mal gestito, può presentare ricorso (art. 41, comma 9 del D.Lvo 81/08) alle apposite commissioni ASL che valuteranno, in autonomia, il caso del lavoratore.

2) può decidere di approfondire inviando il lavoratore ad una visita psichiatrica/colloquio psicologico o, meglio ancora, presso un centro per il disagio lavorativo. Tali accertamenti sono a carico dell’azienda (art. 41, comma 4 del D.Lvo 81/08). Sarebbe opportuno che il medico competente ricorresse sempre ad un centro per il disagio lavorativo; sia perché viene effettuata una valutazione globale, sia perché si tratta di un istituto pubblico che offre garanzie di professionalità e di autorevolezza.

3) può decidere di avere già elementi utili per valutare il caso sia ai fini della idoneità sia ai fini della valutazione del nesso di causa.

Il giudizio di idoneità.

Nel caso emergano fattori di rischio lavorativi che possano aver prodotto o favorito la patologia psico-fisica, essi devono essere esclusi nell’ambito delle limitazioni. Facciamo un esempio: una sindrome ansiosa determinata o concausata da un rapporto conflittuale richiede, nell’ambito della idoneità del lavoratore, l’eliminazione del fattore di rischio: spostamento del lavoratore? gestione dei conflitti? Il medico competente segnala al datore di lavoro, a mezzo del giudizio di idoneità, il o i fattori di rischio stress lavoro correlati a cui il lavoratore non può essere esposto. Il datore di lavoro elabora la strategia da attuare per mettere in atto quanto indicato dal giudizio di idoneità.

La valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlati.

Il caso lavorativo impone una riflessione nell’ambito della valutazione dei rischi. Sarebbe opportuno quindi indire una riunione del gruppo di lavoro stress lavoro correlato per elaborare una strategia di intervento sia valutativo che organizzativo anche solo nell’ambito del gruppo omogeneo del lavoratore interessato. Ad es. una valutazione più approfondita dei fattori di rischio anche per mezzo di strumenti che valutino il percepito dei lavoratori anche solo nel gruppo omogeneo (questionari validati)

La malattia professionale.

Qualora si evidenzi, dalle visite specialistiche, la correlazione tra l’attività lavorativa e lo stato di salute psico-fisica del lavoratore il medico competente, se non l’ha fatto il sanitario che ha effettuato la diagnosi,  è tenuto ad assolvere gli obblighi di denuncia/referto/rilascio del I certificato di malattia professionale.

Può rifiutarsi il medico competente? No, non può. L’omissione è un reato di natura penale.

Infatti, come sopra detto, il D.M. 10 giugno 2014, prevede l’obbligo di denuncia di malattia professionale nel caso di

1) MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)

2) MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS

correlate a

DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(costrittività organizzative: marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto, prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisico, impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo, altre assimilabi).

Dott. Cristiano Ravalli

 

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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