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Coordinatore sicurezza: come svolgere le attività?

Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati. Focus sulle azioni di coordinamento e controllo, sui sopralluoghi, sulla verifica dell’idoneità del POS e sull’adeguamento del PSC.
 

Mirandola, 22 Apr – Periodicamente, con articoli di commento, presentazioni di documenti e interviste, PuntoSicuro torna a parlare di uno dei ruoli più importanti per la prevenzione degli incidenti nel comparto edile: il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

 

Ci soffermiamo di nuovo sugli obblighi, sui compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavoriattraverso un documento pubblicato dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modenarelativo a un corso organizzato a Mirandola (MO) sul ruolo del CSE che si è tenuto il 12 dicembre 2014. Il corso si intitolava “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali”.

 

Presentiamo in particolare l’intervento, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, dal titolo “Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, cercando di mettere a fuoco alcuni degli obblighi del CSE presentati nel documento.

 

 

L’intervento parte, e non potrebbe essere diversamente, proprio dall’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.Lgs. 81/2008; articolo che indica che durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

  1. a) verifica, con opportuneazioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, lettera a).

 

Dunque operativamente il CSE deve:

– effettuare delle riunioni di coordinamentopreliminare (prima dell’inizio dei lavori);periodiche (durante il cantiere);

– effettuare dei sopralluoghi in cantiere.

 

In particolare la riunione di coordinamento preliminare è indetta dal CSE prima dell’inizio dei lavori e alla riunione partecipano:

– “il committente / Responsabile dei Lavori (facoltativo);

– la direzione lavori (facoltativo);

– l’impresa affidataria (obbligatorio) con il Datore di lavoro, il RLS, il Preposto”.

E al termine della riunione il CSE “redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.

 

Mentre la riunione di coordinamento periodica è indetta dal CSE durante il cantiere:

– prima dell’ingresso in cantiere di ogni nuova impresa esecutrice;

– in funzione dello sviluppo e della complessità dei lavori.

Alle riunioni di coordinamento partecipano:

– “la direzione lavori (facoltativo);

– l’impresa affidataria (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto;

– le imprese esecutrici (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto.

Al termine della riunione il CSE redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.

 

Veniamo invece al tema dei sopralluoghi in cantiere.

 

Durante il cantiere il CSE deve infatti effettuare dei sopralluoghi e la frequenza dipende “dalla complessità del cantiere, delle fasi di lavoro e dalle loro interferenze”. Tuttavia “è necessaria comunque una frequenza minima che può essere indicativamente di due sopralluoghi a settimana”. Anche al termine del sopralluogo il CSE redigerà apposito verbale.

 

Un altro degli obblighi del CSE indicati dall’art. 92 del Testo Unico è quello di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) assicurandone la coerenza con quest’ultimo (comma 1, lettera b).

 

Dunque il CSE “deve verificare l’idoneità del POS dell’impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, in base ai contenuti minimi riportati nell’allegato XV e eventuali contenuti supplementari indicati nel PSC”. E “per la verifica del POS il CSE potrà utilizzare apposita check-list”.

Si ricorda inoltre che il POS delle imprese esecutrici “deve essere inviato al CSE dall’impresa affidataria previa verifica da parte di quest’ultima della congruenza rispetto al proprio POS. Il CSE deve quindi richiedere all’impresa affidataria evidenza dell’avvenuta verifica del POS delle imprese esecutrici sub affidatarie”.

 

Concludiamo questa breve presentazione di obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavoritornando all’articolo 92 che sempre alla lettera b) del comma 1 indica che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori adegua il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

 

Dunque il CSE, se necessario, “deve adeguare il PSC con elaborati grafici, e documenti scritti. Per aggiornare il PSC il CSE può avvalersi anche dei verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento”.

 

Inoltre il CSE “deve aggiornare il Fascicolo con elaborati grafici, fotografie parti scritte, ecc. Il fascicolo deve essere obbligatoriamente aggiornato dal CSE al termine del cantiere”.

 

Ricordiamo infine che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta oltre agli altri obblighi del CSE, anche le indicazioni relativi a vari modelli utilizzati nell’attività lavorativa. E segnala in conclusione le “ Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.

 

 

“ Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, intervento al corso “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (formato PDF, 74 kB).

 

 

 

Tiziano Menduto

 

Tratto da: puntosicuro.it

 

 

 

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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